PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito l'Ordine del Tricolore, comprendente l'unica classe di cavaliere.
      2. L'onorificenza che attesta l'appartenenza all'Ordine ha le caratteristiche di cui all'articolo 3.

Art. 2.

      1. L'onorificenza è conferita a coloro che prestarono servizio militare, per almeno tre mesi, in zona di operazioni, anche a più riprese, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945, o nelle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà, ed ai combattenti della guerra 1940-1945, ai mutilati ed invalidi della guerra 1940-1945 titolari di pensione di guerra ed agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia.

Art. 3.

      1. L'insegna dell'Ordine è costituita da una croce gigliata in bronzo con al centro il tricolore.
      2. L'insegna è sostenuta da un nastro di seta della larghezza di millimetri trentasette, composto da una striscia verticale azzurra, fiancheggiata da due strisce verticali riportanti i colori della bandiera italiana.
      3. I disegni e le misure dell'insegna e del nastro di seta sono definiti con decreto del Ministro della difesa.

 

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Art. 4.

      1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.
      2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale con grado corrispondente, che lo presiede, da due generali e da un ammiraglio, in rappresentanza delle tre Forze armate, dal presidente nazionale dell'Associazione combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dal presidente nazionale dell'Associazione combattenti e reduci e dal presidente nazionale dell'Associazione partigiani d'Italia. Il funzionamento del consiglio di cui al presente comma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
      3. Il presidente ed i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

Art. 5.

      1. L'onorificenza dell'Ordine del Tricolore è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
      2. Per ottenere l'onorificenza gli interessati devono presentare domanda al Ministero della difesa secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, allegando copia autenticata della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

Art. 6.

      1. Le domande ed i documenti occorrenti per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.

 

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Art. 7.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10.500.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.